PROPOSTA DI LEGGE ON. NAPOLI
Norme per il riordino del settore degli studi musicali (A.C.
1481)
In
discussione al Parlamento
Art.
1.
(Attivazione
di corsi ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria)
1.
A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003 sono attivati corsi ad indirizzo
coreutico nella
scuola media e ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria
superiore, con particolare riguardo ai Licei artistici ed agli Istituti d’Arte
al fine di favorire la formazione artistica in raccordo con quanto stabilito
dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2.
I corsi di studi musicali svolti da Istituti musicali mantenuti da pubbliche
Amministrazioni e da
Enti dotati di personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente
all’accertamento
dei requisiti di cui al R.D, 15/5/30 n. 1170, essere
pareggiati ai
Conservatori di musica limitatamente ai periodi inferiori di studi. Al
termine di detti
corsi inferiori e rilasciato un relativo attestato di compimento che
congiuntamente al
diploma secondario superiore, consentirà l’accesso agli studi di
livello superiore
presso i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di
studi musicali ai
sensi della L. 508/99.
3.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca con proprio decreto
da adottare secondo le
modalità previste
dall’art, 205 del testo unico approvato con
decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 stabilisce
le discipline d’insegnamento, i
programmi, gli orari, le
prove d’esame e l’articolazione delle cattedre nonché, per i
corsi ad indirizzo musicale,
le tipologie di strumenti musicali insegnati.
Provvede altresì
all’istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale e di
una specifica classe di concorso per l’insegnamento coreutico.
4. I corsi di cui al comma 1 e quelli ad indirizzo musicale
nella scuola media
già ricondotti a ordinamento
a norma dell’Art. 11 comma 9 della legge 3 maggio
1999, n. 124, sono attivati
tenuto conto in via prioritaria dell’offerta formativa di
livello superiore in modo da
assicurare una adeguata distribuzione sul territorio.
5.
L’Istituzione dei corsi di cui al comma 1 assorbe le analoghe iniziative in
atto, funzionanti in
via sperimentale negli istituti di istruzione secondaria e nei Conservatori
di musica, le
operazioni di dimensionamento relative agli Istituti d’Arte e
dei Licei Artistici
devono essere effettuate orizzontalmente con altri Istituti d’Arte
e Licei Artistici
con relativa specifica dirigenza, in analogia a quanto previsto per
altri Istituti
specialistici.
Art. 2.
(Personale
docente)
1. Per
l’insegnamento di strumento e discipline musicali nei corsi ad indirizzo
musicale di cui
all’art. 1 si provvede con personale in possesso del corrispondente
diploma di
Conservatorio nonché di specifici titoli artistici culturali e professionali
da definire con
apposito decreto del Ministro dell’ istruzione dell’università e della
ricerca.
Analogamente si provvede per i corsi ad indirizzo coreutico con personale
fornito di diploma
conseguito presso l’Accademia nazionale di danza nonché di specifici
titoli artistici,
culturali e professionali.
2.
L’accesso ai ruoli del personale docente di cui al Comma 1 è disciplinato
secondo le modalità
stabilite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive integrazioni.
3.
Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo alla copertura dei
posti relativi alle
nuove classi di concorso di cui all’art. 1 le seguenti categorie di
personale, in ordine
prioritario:
a)
I docenti che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento
nel Conservatori di
Musica e rispettivamente, nell’Accademia nazionale di danza,
sempre che non
risultino tra i vincitori;
b)
I docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio di effettivo
insegnamento
nei conservatori di
musica e, rispettivamente nell’Accademia nazionale
di danza alla data
di entrata in vigore della presente legge, sempre che risultino in
possesso dei
requisiti di cui al Comma 1 e che superino una sessione riservata di
idoneità ai sensi
dell’ art. 3 L. 124/99;
c)
I docenti di strumento musicale di ruolo nei soppressi Istituti magistrali,
sempre
che risultino in
possesso dei requisiti di cui al Comma 1, entrano di diritto nella
seconda fascia della
graduatoria permanente della classe di concorso A077- strumento
musicale nella
scuola Media;
d)
Docenti supplenti di strumento musicale nei soppressi Istituti magistrali, che
abbiano
prestato almeno 360 giorni dì servizio, sono ammessi alle sessioni riservate
di esame per
l’accesso alla graduatoria permanete della classe di concorso A077-
di strumento
musicale nella scuola media.
4.
Ai fini di cui al Comma 3 sono predisposte graduatorie provinciali nelle quali
sono inseriti a
domanda i docenti aventi titolo, secondo modalità da definire con
regolamento dei
Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Una
quota non superiore al venti per cento dei posti da coprire con il personale
docente di cui al
Comma 3 è accantonata a favore di eventuali passaggi di docenti
di ruolo nei corsi
ad indirizzo musicale nella scuola media, in possesso dei
requisiti di cui al
Comma 1.
Art. 3.
(Norme
finanziarie)
1.
All’onere derivante dall’Art 1. valutato in lire 40 miliardi annui, a
decorrere
dall’anno
2002-2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione dei Ministero
del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2002, ha lo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero
dell’istruzione.
Roma,
1 agosto 2001