PROGETTO DI LEGGE - N. 7307
PROGETTO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e
manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea,
aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene
culturale di insostituibile valore sociale e formativo della
persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende
ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica,
sinfonica e cameristica.
2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la
libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo
33 della Costituzione.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi
stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze
attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
(Interventi pubblici).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:
a) tutelano e valorizzano le attività musicali,
nelle diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo
sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle
forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;
b) favoriscono la formazione professionale e
l'accesso dei giovani alle attività musicali;
c) assicurano la conservazione del patrimonio
storico della musica anche agevolando e promuovendo nuovi
talenti e nuove produzioni;
d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e
la ricerca;
e) riconoscono il rilievo e la funzione di
promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività
musicale di cui al Capo IV;
f) sostengono gli enti e le associazioni che
svolgono attività di formazione e di promozione allo studio
dello strumento musicale ed al canto.
2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai
comuni e alle province:
a) concorre ad elaborare, sulla base delle
indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali
di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una
equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero
territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di
attività musicali in località che ne siano prive ed
individuando rassegne e festival di elevato valore
culturale;
b) incentiva le attività di produzione musicale
nazionale, con particolare riferimento alla produzione
contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali,
assicurando forme di rappresentazione o esecuzione ed adeguati
spazi dedicati alla musica nell'ambito della programmazione
delle reti radiotelevisive nazionali con particolare
riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali, anche
attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive
nazionali;
c) promuove e coordina il sistema delle residenze
multidisciplinari, di cui al Capo VI.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2,
lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni
e alle province, riconosce e promuove le attività di
produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla
base e nell'ambito dei seguenti princìpi:
a) rapporto stabile tra un complesso organizzato
di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale
amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi
determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della
medesima regione;
b) produzione musicale propria, sulla base di un
organico programma culturale triennale, che tenga conto anche
della tradizione musicale italiana e della ricerca e
sperimentazione nel campo musicale;
c) nell'ambito della produzione di cui alla
lettera b), promozione della musica italiana
contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di
nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di
integrazione con altre arti della scena;
d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del
reinvestimento nell'attività degli eventuali utili
conseguiti;
e) acquisizione della personalità giuridica di
diritto privato;
f) svolgimento di compiti di formazione di
artisti, operatori e tecnici, con carattere di continuità e
sulla base delle condizioni omogenee previste a livello
nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della
formazione ricevuta presso i conservatori di musica;
g) creazione di rapporti stabili con le scuole e
le università, anche attraverso attività di informazione e
preparazione all'evento ed alla cultura musicali;
h) continuità degli organici artistici, con
prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i
compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per
la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività
culturali:
a) definisce gli indirizzi generali per il
sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a
valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il
riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture,
dei soggetti e delle attività musicali;
b) promuove, secondo modalità stabilite con
regolamento adottato di concerto con i Ministeri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, la diffusione della musica nelle
scuole e nelle università, anche attraverso forme di
collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie,
teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore
musicale;
c) promuove la diffusione della produzione
musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di
scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri;
d) promuove l'attività musicale quale strumento di
formazione e di crescita civile e sociale, anche con
riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle
della devianza, della integrazione e dell'handicap, in
accordo con le amministrazioni competenti;
e) definisce, mediante regolamento adottato di
concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della
formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del
personale artistico e tecnico e promuove esperienze di
formazione culturale e professionale;
f) al fine di conservare la memoria visiva delle
attività musicali, promuove la formazione dell'archivio
nazionale della musica in video, di cui all'articolo 156,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla
musica popolare contemporanea; a tal fine, la produzione di
video musicali potrà usufruire delle forme di incentivazione
già previste dalla normativa per il settore
cinematografico;
g) promuove, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di
infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari
generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica,
nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale;
h) promuove, di concerto con il Ministero della
pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione
professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati,
rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani
musicisti, cantanti ed esecutori, per ogni genere di
espressione musicale.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria
autonomia legislativa ed amministrativa, esclusa ogni gestione
diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto
previsto alla lettera f) del presente comma:
a) elaborano programmi regionali per le attività
musicali;
b) concorrono alla definizione dei programmi a
livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b);
c) concorrono al sostegno della formazione del
personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;
d) assicurano la distribuzione della musica sul
proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre
regionali e delle rassegne musicali;
e) promuovono le tradizioni musicali locali;
f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla
legislazione regionale, a forme stabili di attività
musicale;
g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio,
d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il
perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto
utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio
territorio;
h) concorrono alla programmazione delle residenze
multidisciplinari di cui al Capo VI, mediante piani regionali
triennali;
i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera g), la realizzazione di
infrastrutture per la fruizione della musica, per la ricerca,
l'elaborazione e la produzione musicale;
l) favoriscono la conservazione e lo sviluppo dei
complessi bandistici e corali amatoriali.
2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma
1, lettera a), tenendo conto degli interventi
effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre
regioni nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la
musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro
nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui
agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).
Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 2, i comuni e le province, esclusa ogni gestione
diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto
previsto alla lettera b) del presente comma:
a) concorrono alla definizione dei programmi
nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
b) partecipano, anche in forma associata, con
assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla
gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel
proprio territorio;
c) elaborano proposte per l'individuazione della
residenza temporalmente definita di soggetti musicali in spazi
ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei
piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h);
d) partecipano, anche in forma associata, al
sostegno della distribuzione della produzione musicale sul
territorio;
e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera g), la realizzazione di
infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca
e la produzione musicale.
Art. 6.
(Programmazione nazionale
degli interventi pubblici).
1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici
per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo
2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi
diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi
regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche,
sinfoniche, corali e cameristiche, nonché di teatro artistico
musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione
artistica, avviene secondo una programmazione triennale
dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo
spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n.163,
sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti
dell'attività musicale di cui al Capo IV, in applicazione di
criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai
sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n.203, e successive modificazioni.
3. L'intervento pubblico per la musica popolare
contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse
del Fondo per la promozione della musica popolare
contemporanea di cui all'articolo 23.
4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal
Centro nazionale per la musica, previa definizione, con
regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente
articolo e del comma 2 dell'articolo 23, dei criteri relativi
al numero e all'entità massima degli interventi.
Capo II
CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA
Art. 7.
(Costituzione della società).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali
costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
società per azioni denominata "Centro nazionale per la
musica", che acquista la personalità giuridica, in deroga
all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di
costituzione.
2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il
numero delle azioni e indica l'amministratore unico della
società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.
3. La società è regolata dalle disposizioni del codice
civile, in quanto non derogate dalla presente legge.
Art. 8.
(Capitale sociale).
1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la
musica il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo
Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per
i beni e le attività culturali esercita i diritti
dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso
l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di
costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è
reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per
lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono
trasferibili.
3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del
codice civile.
4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche
in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione
avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del
capitale sottoscritto dai predetti enti.
Art. 9.
(Oggetto sociale).
1. Il Centro nazionale per la musica persegue la
promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il
coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore
della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:
a) l'attività di programmazione, a livello
nazionale, dell'allocazione delle risorse da destinare alle
attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche
delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera
a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6,
nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari
delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e del Fondo
per la promozione della musica popolare contemporanea di cui
all'articolo 23;
b) il sostegno finanziario alle istituzioni
musicali nazionali;
c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle
scuole e nelle università, in conformità al regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base di
convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) la definizione e il coordinamento, unitamente
al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema
delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, sulla
base delle proposte dei comuni e delle province di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché dei piani
regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
e) le attività di promozione indicate alle lettere
c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla
base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le
attività culturali ovvero con associazioni private a carattere
nazionale che operano nei settori musicali senza fini di
lucro;
f) la diffusione della cultura musicale e
l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio
nazionale, anche tramite le federazioni e le associazioni
corali e bandistiche e gli organismi costituiti dai soggetti
dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la
programmazione e la gestione delle attività musicali, che
siano stati promossi o riconosciuti dalle regioni;
g) il sostegno all'attività dei soggetti di cui al
Capo IV.
2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma
1, lettere a) e b), del presente articolo, il
Centro nazionale per la musica si avvale della commissione
consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, e del
comitato per la musica popolare contemporanea di cui
all'articolo 25 della presente legge. La composizione della
commissione consultiva per la musica è ridefinita con
regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
3. All'attività del Centro nazionale per la musica si
applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di
cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, in quanto compatibili.
Art. 10.
(Organi della società).
1. Sono organi della società:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale;
d) l'assemblea.
2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun
componente può essere confermato una sola volta e, se nominato
prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale
scadenza.
Art. 11.
(Presidente).
1. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza della società e ne
promuove le attività;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di
competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da
parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;
d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla
legge o dallo statuto.
2. Lo statuto della società determina gli atti di
gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere
delegato dal presidente al direttore generale.
3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione
tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma,
del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i
componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12,
comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i
componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo
12, comma 3, lettera b).
Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione della società svolge
le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché
quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo
statuto.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di dieci
membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di
elevato profilo culturale nel campo della musica, con
comprovate capacità organizzative e che non versano in
situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta
derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività
inerenti alle competenze del Centro nazionale per la
musica.
3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dal
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le
attività culturali, le organizzazioni sindacali e le
associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto
delle seguenti proporzioni:
a) tre membri sulla base della designazione del
Ministro per i beni e le attività culturali;
b) tre membri sulla base della designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) tre membri sulla base della designazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. E' membro di diritto del consiglio di
amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le
attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività
culturali.
5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione
previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie
designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la
scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o
più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il
soggetto che li aveva designati comunica le designazioni
sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
la cessazione dalla carica.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo
periodo, non siano pervenute tutte le designazioni,
l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore
unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in
carica fino alla ricostituzione del consiglio di
amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri
del consiglio di amministrazione in carica designati dal
Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 13.
(Assemblea e collegio sindacale).
1. Lo statuto della società indica il numero dei
componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza
dell'azionista.
2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere
aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile,
nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente
legge.
Art. 14.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale del Centro nazionale per la
musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra
soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti
tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società,
e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste
dall'articolo 12, comma 2.
2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro
di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola
volta.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in
ordine al contratto di lavoro del direttore generale è
soggetta ad approvazione dell'assemblea.
4. Il direttore generale è responsabile della struttura
organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il
personale; partecipa alle sedute del consiglio di
amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione
delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal
presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro
compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di
amministrazione.
5. La carica di direttore generale è incompatibile con
l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o
di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di
attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente
pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Art. 15.
(Proventi).
1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal
Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di
apposita convenzione, un contributo di lire 200 milioni per
l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002. A decorrere dall'anno 2003, il contributo è
quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. La sede della società è individuata
mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile
appartenente al demanio dello Stato.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con
proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica,
per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da
reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo,
previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163.
3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto
previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di
finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e
dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base
di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo,
nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad
enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti
nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare
il reddito del Centro nazionale per la musica.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200
milioni per l'anno 2000 e a lire 2 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 16.
(Risorse finanziarie destinate
all'attività musicale).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n.163,
attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle
risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e cameristica,
connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9
della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota
di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota
direttamente destinata alle regioni per le attività di propria
competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della
presente legge relativi alla musica popolare contemporanea, il
Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, il Fondo
per la promozione della musica popolare contemporanea.
2. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale
per la musica, nell'ambito della propria programmazione e
allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
destinata alle attività musicali nel triennio precedente la
sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e successive
modificazioni.
Art. 17.
(Personale).
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro
nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.
2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la
musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, in misura non superiore alle venti
unità.
Art. 18.
(Gestione commissariale ed insolvenza).
1. Nei casi di gravi e documentate irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci
o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il
Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli
amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della
società ad uno o più commissari, comunque in numero non
superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in
carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543,
secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del
codice civile.
3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso
di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento.
Capo III
PROMOZIONE DELLA MUSICA
ITALIANA CONTEMPORANEA
Art. 19.
(Tutela e valorizzazione della musica
italiana contemporanea).
1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana
contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità
espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La
musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione
e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella
elaborazione dei programmi musicali sviluppati dallo Stato.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni
parlamentari competenti e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono stabilite le modalità di
segnalazione al pubblico dei brani musicali che nel corso
delle trasmissioni radiotelevisive sono oggetto di promozione
pubblicitaria.
Art. 20.
(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto
della musica contemporanea).
1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle
regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul
territorio di strutture variamente dimensionate e
polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica
contemporanea nonché per la formazione e la didattica,
eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con
strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e
sperimentazione, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi
di musica popolare contemporanea.
2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1
del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo,
nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24
dicembre 1957, n.1295, e successive modificazioni, promuove,
con carattere di priorità, la realizzazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture
sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con
particolare riferimento allo svolgimento di attività
musicali.
Art. 21.
(Promozione della musica lirica, sinfonica, corale e
cameristica contemporanea).
1. Con regolamento del Ministro per i beni e le
attività culturali, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
sono definite le modalità per lo svolgimento di un concorso
annuale di composizioni operistiche, sinfoniche, corali e
cameristiche, con determinazione della misura del
riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per
la loro rappresentazione.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si
provvede al bando di unconcorso annuale per giovani
compositori, cantanti ed esecutori, nei settori della musica
lirica, sinfonica, corale, cameristica e di teatro artistico
musicale in genere, ai quali assegnare un riconoscimento
economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i
soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per i
beni e le attività culturali acquisisce, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n.492, il parere della
commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.650.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali
provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico
per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività
musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.
Art. 22.
(Istituzione di un circuito nazionale
sinfonico infantile).
1. Per favorire l'educazione e la divulgazione
dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare,
il Centro nazionale per la musica, sulla base di convenzioni
stipulate con le istituzioni scolastiche e con i vari
soggetti, anche privati, che operino nel settore musicale, può
promuovere e coordinare l'istituzione di un circuito nazionale
sinfonico infantile, costituito da piccoli complessi
organizzati di bambini e ragazzi, che svolgano attività di
intepretazione musicale con carattere di continuità, per lo
studio e l'esecuzione della musica in tutti i suoi generi e in
tutte le sue varie forme espressive, dalla musica classica al
jazz, alla musica popolare.
Art. 23.
(Promozione della musica popolare
contemporanea).
1. E' istituito il Fondo per la promozione della musica
popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività
di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo
della musica popolare contemporanea.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro delle finanze sono disciplinati il numero, le
categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento,
nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla
base dei seguenti criteri:
a) promozione dell'attività delle nuove
generazioni di musicisti, favorendo, in particolare,
l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili e di altri
complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati
all'innovazione ed al pluralismo creativo;
b) promozione della ricerca nel campo della
composizione, della esecuzione e degli studi musicali;
c) promozione di festival nazionali ed
internazionali di musica popolare contemporanea;
d) promozione all'estero della musica popolare
contemporanea italiana anche attraverso la partecipazione ad
eventi fieristici internazionali;
e) incentivazione di progetti di elevato impegno
culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale,
con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca
svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché
alle realizzazioni di produttori indipendenti.
3. Il Fondo per la promozione della musica popolare
contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con
il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro
nazionale per la musica.
Art. 24.
(Modalità di finanziamento del Fondo
per la promozione della musica popolare
contemporanea).
1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 si
provvede con la metà degli importi delle sanzioni e delle pene
pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine
ai quali la Società italianadegli autori ed editori (SIAE) ha
operato per l'individuazione dei colpevoli.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le
somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico
dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi
composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico
dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a
pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le
opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di
tutti i Paesi. Tale diritto è corrisposto alla SIAE con le
modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere
amministrate dalla Società stessa, la quale provvede a
riversarlo al Fondo.
4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio
musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile
1941, n.633, e successive modificazioni, nonché del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n.1369, e successive modificazioni.
Art. 25.
(Comitato per la musica popolare
contemporanea).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per
la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla
musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato
consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata
qualificazione professionale.
2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si
provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni
e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 23.
Capo IV
SOGGETTI DELLA ATTIVITA' MUSICALE
Art. 26.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla
trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni.
Art. 27.
(Teatri storici).
1. La qualifica di "teatro storico" è attribuita dal
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la
commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.
2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche
private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di
svolgimento della propria attività, con riferimento ad una
accertata e significativa tradizione di produzione e presenza
musicale.
3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il
Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei
seguenti princìpi:
a) individuazione di uno specifico luogo teatrale
destinato alla produzione di opere, di concerti e,
eventualmente, di altre attività musicali;
b) statuto che presenti garanzie volte ad
assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle
scelte culturali, nonché l'assenza di fini di lucro;
c) presenza di un direttore artistico, scelto tra
personalità del mondo musicale di elevato profilo
culturale;
d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti,
complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente
definita dal Centro nazionale per la musica, con propria
deliberazione.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e
verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3,
procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di
teatro storico.
5. In via transitoria, per il primo triennio decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già
titolari della qualifica di "teatro di tradizione" ai sensi
dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800.
Art. 28.
(Attività dei teatri storici).
1. I teatri storici hanno il compito di promuovere,
agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della
regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del
pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera g).
2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge
sulla base di programmi triennali di significativo contenuto
culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
lettere b) e c). Essa è svolta nella sede
istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori
rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.
3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività
dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei
programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i
programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più
teatri storici, al fine di conseguire una complessiva
razionalizzazione della produzione.
Art. 29.
(Festival nazionali ed internazionali).
1. La qualifica di "festival nazionale o
internazionale", relativamente ad attività musicali senza
distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e
le attività culturali, sulla base di requisiti previamente
definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e
le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o
privato del soggetto organizzatore o carattere di associazione
senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;
b) programmazione artistica di elevato livello,
con priorità per la produzione musicale autonoma;
c) presenza di un direttore artistico stabile e
qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di
elevato profilo culturale;
d) valorizzazione e diffusione di opere,
interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi
musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito
progetto culturale di durata triennale;
e) tradizione culturale del festival, nell'ambito
del settore musicale di competenza, nonché suo radicamento
territoriale.
3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo,
il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il
parere della commissione consultiva per la musica di cui
all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare
contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente
legge.
4. Per le attività dei festival nazionali e
internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un
finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti
pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese
occorrenti per l'effettivo svolgimento delle
manifestazioni.
Art. 30.
(Istituzioni concertistico-orchestrali).
1. La qualifica di "istituzione
concertistico-orchestrale" è attribuita dal Ministro per i
beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui
ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per
la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n.650.
2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i
complessi organizzati di artisti, tecnici e personale
amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito
di promuovere e diffondere la produzione musicale,
prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la
sede.
3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il
Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei
seguenti princìpi:
a) personalità giuridica di diritto privato o
carattere di associazione senzafine di lucro con almeno tre
anni di attività;
b) statuto che presenti garanzie volte ad
assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle
scelte culturali;
c) presenza di un direttore artistico;
d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti,
nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti
pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento
dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura
annuale previamente definita dal Centro nazionale per la
musica, con propria deliberazione;
e) personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
4. L'attività delle istituzioni
concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi
triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).
5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività
delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il
ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma
4.
6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio
patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali, già
riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto
1967, n.800, sono autorizzate a destinare a tale scopo una
quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche
ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
la regione in cui l'istituzione ha sede e verificato il
possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni
tre anni, alla conferma della qualifica di istituzione
concertistico-orchestrale.
8. In via transitoria, per il primo triennio decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è
attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai
sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800.
Art. 31.
(Associazioni musicali).
1. La qualifica di "associazione musicale" è attribuita
dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la
regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base
di requisiti previamente definiti con proprio regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e
le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a) personalità giuridica di diritto privato o
carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre
anni di attività;
b) statuto che presenti garanzie volte ad
assicurare la libertà della espressione artistica e delle
scelte culturali;
c) presenza di un direttore artistico, scelto tra
personalità del mondo musicale di elevato profilo
culturale;
d) definizione dell'attività minima, con
indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da
programmare, sulla base di programmi triennali di
significativo contenuto culturale;
e) tradizione culturale dell'attività pregressa e
radicamento territoriale dell'associazione, nonché attività di
ricerca e didattica.
3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo,
il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il
parere della commissione consultiva per la musica di cui
all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare
contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente
legge.
4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività
delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla
base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera
d). A tal fine eroga un finanziamento integrativo
rispetto al contributo degli enti pubblici.
5. In favore delle associazioni musicali con personalità
giuridica di diritto privato che ottengono la qualifica di cui
al comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto
dall'articolo 30, comma 6.
Capo V.
FORMAZIONE
Art. 32.
(Istituzioni di alta formazione musicale).
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva
competenza, sono individuate e riconosciute, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in
virtù della loro alta tradizione culturale e della loro
comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fatte salve le
specifiche competenze dei conservatori di musica.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le
condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di
alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:
a) organizzazione di corsi di qualificazione
professionale di musicisti, con particolare riferimento alle
pratiche di insieme, corali ed orchestrali, di cantanti e di
altre figure professionali connesse con la produzione
musicale;
b) presenza di una propria produzione, quale
elemento di necessario completamento dei corsi di
qualificazione, anche con costituzione di propri complessi
organizzati di musicisti e coristi;
c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche
con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in
genere;
d) sussistenza della personalità giuridica di
diritto pubblico o privato o carattere di associazione senza
fini di lucro;
e) svolgimento pregresso di attività nel campo
della formazione per almeno tre anni.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per le materie di rispettiva competenza,
verificato il possesso dei requisiti previsti dal comma 2,
procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento
concesso ai sensi del comma 1.
4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta
formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3, il
Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un
comitato consultivo da esso nominato, composto da cinque alte
personalità della cultura musicale. A tale comitato possono
essere altresì affidati compiti consultivi per la definizione
di quanto previsto dall'articolo 21.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura
forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di
alta formazione musicale, provvedendo con risorse da reperire
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte
relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile
1985, n.163. Il Ministro promuove inoltre forme di
collaborazione tra le medesime istituzioni ed i soggetti
dell'attività musicale di cui al Capo IV, ai fini della
integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di
attività professionale.
Art. 33.
(Compiti di formazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche).
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la
formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche
modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai
conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi
professionali degli artisti.
2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare
programmi di formazione professionale dei cantanti, dei
musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel
quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza
triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche
con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza,
nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti
alle rappresentazioni.
Capo VI
SISTEMA DELLE RESIDENZE
MULTIDISCIPLINARI
Art. 34.
(Definizione di residenza multidisciplinare).
1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i
teatri municipali e tutte le strutture polivalenti ovvero
l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito,
caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno
solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale,
lirica, corale, musicale e di danza.
2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge
sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni
anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni
ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali,
comunque non inferiore ad otto mesi.
3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai
progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate
da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore
del teatro, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera
d).
Art. 35.
(Sistema delle residenze multidisciplinari).
1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è
definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica,
unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal
fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze
da promuovere tenuto conto:
a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e
dalle regioni;
b) delle esigenze di presenza culturale nel
territorio, a fini di riequilibrio dell'offerta;
c) della valenza culturale dei progetti di cui
all'articolo 34, comma 2;
d) della intervenuta ammissione al contributo
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n.135, e successive modificazioni.
2. Possono partecipare al sistema delle residenze
multidisciplinari i teatri o altre strutture:
a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto
all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente
definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al
comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione
concertistica assimilata;
b) che ottemperino ai requisiti di pro-
duzione minima previamente definiti, con propria
deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;
c) che non abbiano un proprio organico
artistico;
d) che stipulino convenzioni triennali, non
immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa,
con orchestre e con altri soggetti in grado di assicurare la
produzione o distribuzione di attività musicali con carattere
di continuità.
3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma
1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto
gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché gli
altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono
definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di
residenza.
4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema
delle residenze multidisciplinari, oltre che ai sensi
dell'articolo 36 della presente legge, con risorse da reperire
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte
relativa alle attività musicali e di danza, nonché per la
parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile
1985, n.163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di
intesa volti a coordinare le rispettive attività.
Art. 36.
(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle
residenze multidisciplinari).
1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai
sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819, è
istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema
delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 35
della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento
dell'attività dei teatri ammessi al sistema, nonché dei
soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema
stesso.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti:
a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli
operatori da ammettere al finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento concedibile
ed i criteri di priorità nella concessione;
c) gli obblighi posti a carico degli operatori per
l'accesso al finanziamento.
3. Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del conto speciale del fondo di
intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali.
4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del
conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è
destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante
individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità
esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui all'articolo
2 della legge 14 agosto 1971, n.819.
Capo VII
NORME FINALI
Art. 37.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di
agente di spettacolo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo
contenente la disciplina dell'attività di agente di
spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) definizione dell'agente di spettacolo, quale
soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato
consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza,
organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e
rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;
b) istituzione del registro nazionale degli agenti
di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad
esclusivo carico degli iscritti;
c) possibilità di iscrizione nel registro dei
cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri
residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni
e requisiti di accesso;
d) previsione che l'iscrizione nel registro sia
subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto
con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui
alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;
e) istituzione della commissione nazionale per il
registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di
regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto
svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro,
anche mediante l'adozione di codici deontologici, con
disciplina della sua composizione e delle relative modalità di
funzionamento; alle relative spese si provvede con i
contributi degli iscritti al registro;
f) definizione degli illeciti disciplinari degli
agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui
alla lettera e) del potere di applicazione delle
sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della
censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da
assicurare il contraddittorio con l'interessato;
g) affidamento alla commissione di cui alla
lettera e) di compiti di organizzazione di attività
associative, di formazione iniziale e aggiornamento
professionale degli iscritti e di promozione dell'attività
degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;
h) previsione della forma scritta, a pena di
nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di
spettacolo e gli artisti;
i) obbligo dell'agente di conservare il segreto
sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli
svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a
causa di questa.
Art. 38.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della
legge 14 agosto 1967, n.800, ad eccezione dell'articolo 40,
nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, le
disposizioni del titolo II della medesima legge n.800 del
1967.