XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2129
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
SULLO SPETTACOLO
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato sostiene e promuove lo spettacolo in quanto
espressione del pensiero artistico, della cultura e della
identità nazionale e regionale, favorendone la diffusione in
Italia e all'estero e stimolandone l'innovazione artistica ed
imprenditoriale, con particolare attenzione all'educazione ed
alla formazione.
Art. 2.
(Interventi di sostegno per lo spettacolo).
1. Ferme restando le erogazioni previste dalla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono previsti
i seguenti interventi di sostegno alle attività dello
spettacolo:
a) la costituzione di fondi di sostegno autonomi
per le singole discipline;
b) la deducibilità fiscale delle erogazioni
liberali a favore delle attività dello spettacolo;
c) l'introduzione del tax shelter;
d) la detassazione degli utili reinvestiti;
e) la riduzione delle aliquote IVA.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e
delle finanze entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituito l'Istituto per il credito
allo spettacolo, ad azionariato misto pubblico-privato,
finalizzato alla erogazione di crediti agevolati per
l'industria dello spettacolo di interesse nazionale ed alla
creazione di una carta di credito degli utenti dello
spettacolo.
Art. 3.
(Partecipazione dello Stato alle attività
delle regioni).
1. Lo Stato, mediante i fondi di sostegno di cui
all'articolo 2, partecipa, in particolare, al finanziamento
delle attività delle regioni finalizzate a:
a) costruzione, adeguamento e restauro di
strutture variamente dimensionate per la realizzazione di
eventi di spettacolo, soprattutto nelle località che ne sono
sprovviste ed in quelle a vocazione turistica;
b) creazione di circuiti musicali, teatrali e di
balletto, sia regionali che interregionali;
c) realizzazione di avviamento professionale;
d) attivazione di iniziative atte a facilitare ed
incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli
spettacoli che in essa hanno luogo;
e) creazione di progetti finalizzati alla
formazione dello spettatore.
2. Le risorse dei fondi di sostegno da destinare alle
attività delle singole regioni sono proporzionali alle somme
previste per le stesse finalità nei bilanci regionali.
3. I fondi di sostegno erogati dallo Stato, per il tramite
del Ministero per i beni e le attività culturali, alle singole
regioni, sono determinati previa stipulazione di appositi
accordi di programma di durata, al massimo, triennale.
Art. 4.
(Consulta nazionale per lo spettacolo).
1. E' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, la Consulta nazionale per lo spettacolo. A
tale Consulta partecipano, oltre a due rappresentanti per
ognuno degli Uffici di garanzia di cui all'articolo 5, i
rappresentanti dei Ministeri coinvolti nel ciclo produttivo
delle attività dello spettacolo, nonché i rappresentanti delle
categorie, degli enti, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, individuati da apposito regolamento del
Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Consulta è presieduta dal Ministro per i beni e le attività
culturali che la convoca almeno una volta l'anno.
2. All'atto di insediamento della Consulta è soppresso il
comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo
1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.
Art. 5.
(Uffici di garanzia).
1. Sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, gli Uffici di garanzia rispettivamente per
i seguenti settori: musica, danza, teatro, cinema ed
audiovisivo, circhi equestri e spettacolo viaggiante, altre
forme di spettacolo. Ciascun Ufficio è composto da sette
membri, dei quali tre sono eletti dalla Camera dei deputati e
tre sono eletti dal Senato della Repubblica, ed è presieduto
dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo
delegato.
2. I sei membri elettivi decadono con la fine della
legislatura. Essi possono essere rieletti una sola volta e non
possono avere, nel periodo in cui sono in carica, rapporti di
lavoro con gli enti che beneficiano di risorse alla cui
ripartizione presiede l'Ufficio di garanzia del quale essi
sono componenti.
3. Ai componenti dell'Ufficio di garanzia è riconosciuta
un'indennità di carica gravante sul Fondo unico per lo
spettacolo (FUS), da definire con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, che predispone anche le
strutture ed il personale necessari per lo svolgimento dei
compiti degli Uffici.
4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta dei componenti di tutti gli Uffici
di garanzia elettivi ai sensi del comma 1, è emanato, con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il
regolamento relativo al funzionamento degli Uffici.
5. All'atto dell'insediamento degli Uffici di garanzia
sono soppresse le commissioni consultive di cui all'articolo
1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.
Art. 6.
(Compiti degli Uffici di garanzia).
1. Gli Uffici di garanzia:
a) conferiscono o revocano il titolo per l'accesso
al FUS;
b) definiscono la ripartizione delle quote del
FUS;
c) definiscono le risorse da destinare alla
partecipazione dello Stato alle attività delle singole
regioni;
d) deliberano l'assegnazione delle risorse
provenienti dai fondi di sostegno per le singole attività
dello spettacolo.
Capo II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI. DISPOSIZIONI DI
PRINCIPIO. SOGGETTI E ATTIVITA' MUSICALI
Art. 7.
(Disposizioni di principio).
1. Lo Stato considera di assoluta rilevanza la tutela, il
sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle
sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e di
crescita sociale che essa riveste.
2. Lo Stato concorre con gli organismi europei, le regioni
e gli enti locali per assicurare uno sviluppo armonico ed
equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e
promuove e sostiene la diffusione della musica a livello
europeo ed internazionale.
3. Lo Stato considera fondamentale l'insegnamento della
musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della
pratica strumentale. A tale fine stabilisce che le relative
discipline siano inserite, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, tra le materie di studio delle scuole materne,
elementari e medie.
4. Le scuole che inseriscono nei programmi di studio
l'insegnamento della musica possono usufruire, oltre alle
risorse già previste dal Ministero per l'istruzione,
l'università e la ricerca, di un contributo a valere sul fondo
di cui all'articolo 20, finalizzato all'acquisto di strumenti
e materiale di didattica musicale.
Art. 8.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di
prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica,
della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento
professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del
patrimonio artistico di cui dispongono.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il
riconoscimento o la conservazione della qualifica di
fondazione lirico-sinfonica, nonché la definizione dell'entità
dei contributi da destinare alle loro attività, sono
effettuati dall'Ufficio di garanzia per la musica, secondo i
criteri definiti all'articolo 15, sentiti obbligatoriamente la
regione, la provincia, il comune di appartenenza e le
associazioni della categoria. Il riconoscimento della
qualifica ha valore triennale. Gli enti che non hanno ottenuto
tale riconoscimento possono presentare annualmente nuova
richiesta.
Art. 9.
(Teatri di tradizione ed istituzioni
concertistico-orchestrali).
1. I teatri di tradizione e le istituzioni
concertistico-orchestrali (ICO), sono enti di prioritario
interesse nazionale.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il
riconoscimento o la conservazione della qualifica di teatro di
tradizione o di ICO, nonché la definizione dell'entità dei
contributi da destinare all'attività di detti enti sono
effettuati dall' Ufficio di garanzia per la musica, secondo i
criteri definiti agli articoli 16 e 17, sentiti
obbligatoriamente la regione, la provincia, il comune di
appartenenza e le associazioni della categoria. Il
riconoscimento della qualifica ha valore triennale. Gli enti
che non hanno ottenuto tale riconoscimento possono presentare
annualmente nuova richiesta.
Art. 10.
(Attività delle associazioni musicali).
1. Lo Stato riconosce e finanzia l'attività degli enti e
organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro,
operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di
balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o
internazionale.
2. Il riconoscimento ed il finanziamento dell'attività di
cui al comma 1 sono definiti dall'Ufficio di garanzia per la
musica, secondo i criteri definiti all'articolo 18.
Art. 11.
(Musica leggera, musica popolare
e musica per le immagini).
1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla
musica leggera, popolare, nonché alla musica per le immagini,
realizzate su iniziativa di enti o organismi di diritto
pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti
forme espressive della nostra epoca e patrimonio
artistico-culturale della nazione, nonché per il loro
rilevante interesse sociale.
2. Il riconoscimento ed il finanziamento delle attività di
cui al comma 1 sono definiti dall'Ufficio di garanzia per la
musica, secondo i criteri definiti all'articolo 19.
Art. 12.
(Partecipazione dello Stato alle attività
delle regioni).
1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività
delle regioni finalizzate a:
a) costruzione, adeguamento e restauro di
strutture variamente dimensionate per la realizzazione di
eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di
strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e
concerti di tutti i generi musicali, soprattutto nelle
località a vocazione turistica;
b) creazione di circuiti musicali, di teatro
musicale e di balletto, sia regionali che interregionali;
c) distribuzione sul territorio delle attività
musicali;
d) creazione di orchestre sinfoniche con carattere
di stabilità;
e) attività di avviamento professionale;
f) attivazione di iniziative atte a facilitare ed
incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli
spettacoli che in essa hanno luogo;
g) promozione delle tradizioni musicali locali;
h) creazione di progetti finalizzati alla
promozione ed alla formazione dello spettatore;
i) creazione di progetti per la catalogazione e la
conservazione del patrimonio musicale;
l) creazione di osservatori per la raccolta di
dati statistici e per le attività di monitoraggio sul
territorio.
2. Lo Stato, attraverso l'Ufficio di garanzia per la
musica, mediante accordi di programma di durata massima
triennale, definisce con le regioni gli obiettivi, le priorità
e le risorse da destinare alle attività delle singole regioni
di cui al comma 1. Le quote di partecipazione dello Stato alle
attività delle regioni sono, comunque, proporzionali alle
somme previste per le stesse finalità nei bilanci
regionali.
Art. 13.
(Festival degli eponimi).
1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, promuove la
realizzazione di festival intitolati ai grandi musicisti
italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e
popolare, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle
loro opere ed istituiti nei comuni o nelle province di origine
degli stessi.
2. L'Ufficio di garanzia per la musica valuta le proposte
dei soggetti interessati al fine di realizzare iniziative a
carattere stabile, e, in collaborazione con le regioni, ne
finanzia le attività, per i primi tre anni, mediante il fondo
di cui all'articolo 20. A decorrere dal quarto anno, e
ottenuto il riconoscimento del prioritario interesse nazionale
di cui all'articolo 9, i festival degli eponimi possono
usufruire dei finanziamenti del FUS secondo le norme della
presente legge.
3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata al
musicista eponimo in occasione della istituzione di ciascun
festival.
Capo III
UFFICIO DI GARANZIA PER LA MUSICA
Art. 14.
(Compiti dell'Ufficio di garanzia
per la musica).
1. L'Ufficio di garanzia per la musica:
a) conferisce o revoca il titolo per l'accesso al
FUS ai soggetti operanti nel settore musicale;
b) coordina i programmi di attività degli enti ai
fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più
ampia offerta artistica;
c) definisce la ripartizione della quota del FUS
destinata alle diverse attività musicali, nel rispetto dei
criteri indicati dalla presente legge;
d) definisce le risorse da destinare alla
partecipazione dello Stato alle attività delle singole
regioni;
e) gestisce il fondo di cui all'articolo 20.
Art. 15.
(Criteri di ripartizione delle risorse
per le fondazioni lirico-sinfoniche).
1. L'Ufficio di garanzia per la musica effettua la
valutazione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche
sulla base del rispetto dei criteri indicati dal presente
comma, valutando la documentazione fornita annualmente dalle
stesse fondazioni. Le fondazioni sinfoniche sono escluse dalla
valutazione dei criteri di cui alle lettere b), c) e
f). Ai fini della valutazione sono stabiliti i seguenti
criteri:
a) progettualità pluriennale;
b) rilevante attività di scambio e di
coordinamento con le altre realtà di interesse nazionale
nonché di coordinamento delle proprie attività con i settori
della diffusione radiofonica, televisiva, dell'industria
fonografica ed audiovisiva;
c) rappresentazione annuale di almeno quindici
importanti produzioni operistiche delle quali almeno quattro
di balletto per le fondazioni che hanno il corpo di ballo, e
due per le fondazioni che non hanno il corpo di ballo. Almeno
metà dei balletti deve essere di repertorio;
d) presenza di pubblico pagante per una media di
almeno il 70 per cento dei posti disponibili;
e) capacità di ristrutturazione interna
finalizzata ad un uso più razionale ed economico delle risorse
umane;
f) riutilizzo di allestimenti con particolare
riguardo per quelli storici o d'autore;
g) attivazione di iniziative atte a facilitare ed
incrementare l'accesso dei cittadini della regione e delle
regioni confinanti agli spettacoli in sede e di iniziative
finalizzate alla formazione del pubblico;
h) presenza annuale della produzione musicale
contemporanea in lingua italiana espressamente commissionata,
o, per le fondazioni sinfoniche, di autore italiano,
distribuita in diversi programmi di concerto;
i) concreta attività di avviamento professionale
artistico e tecnico;
l) presenza annuale di interpreti comunitari per
una percentuale non inferiore al 70 per cento del totale degli
artisti impiegati, con una presenza di artisti di nazionalità
italiana non inferiore al 50 per cento del totale degli
artisti impiegati;
m) aver consentito annualmente il debutto, nel
proprio ente, di artisti italiani o comunitari per una quota
non inferiore al 10 per cento del totale degli artisti
impiegati;
n) realizzazione di attività in trasferta estera
con cadenza almeno triennale.
2. In caso di mancato o insufficiente rispetto dei criteri
di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica opera
una riduzione del contributo del FUS per il triennio
successivo in proporzione alla qualità ed alla quantità dei
criteri non rispettati. In caso di gravi inadempienze può
essere revocata la qualifica di fondazione
lirico-sinfonica.
3. In caso di ottimale rispetto dei criteri cui al comma
1, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente con la
disponibilità delle risorse, può aumentare l'entità del
contributo.
4. Nel caso in cui una fondazione lirico-sinfonica, con i
soli contributi privati, raggiunga nel triennio una somma
totale pari o superiore al 60 per cento del contributo erogato
annualmente dallo Stato, l'Ufficio di garanzia per la musica,
compatibilmente con la disponibilità di risorse, opera un
aumento del contributo del FUS per quella fondazione, pari al
10 per cento del contributo statale, a decorrere dal triennio
successivo a quello in cui si è ottenuto tale risultato.
Art. 16.
(Criteri di ripartizione delle risorse
per i teatri di tradizione).
1. L'Ufficio di garanzia per la musica ai fini
dell'assegnazione delle risorse e del riconoscimento della
qualifica, effettua la valutazione dell'attività dei teatri di
tradizione in relazione al rispetto dei seguenti criteri,
sulla base di una dettagliata documentazione inviata
annualmente da ciascuno dei soggetti di cui al presente
articolo:
a) disponibilità di un immobile teatrale;
b) progettualità pluriennale;
c) congrua presenza di altri contributi pubblici o
privati oltre a quello statale;
d) rilevante attività di scambio con altri teatri
nazionali e di coordinamento delle proprie attività con i
settori della diffusione radiofonica, televisiva,
dell'industria fonografica ed audiovisiva;
e) rappresentazione di almeno quattro produzioni
operistiche, delle quali almeno una di balletto; è titolo
preferenziale la collaborazione con i corpi di ballo delle
fondazioni di cui all'articolo 15;
f) presenza di pubblico pagante per una media di
almeno il 70 per cento dei posti disponibili;
g) attivazione di iniziative atte a facilitare ed
incrementare l'accesso dei cittadini agli spettacoli in sede e
di iniziative finalizzate alla formazione del pubblico;
h) presenza almeno ogni due anni di un'opera
lirica nuova, in lingua italiana espressamente
commissionata;
i) concreta attività di avviamento professionale
artistico e tecnico;
l) presenza annuale di interpreti comunitari per
una percentuale inferiore all'80 per cento del totale degli
artisti impiegati, con una presenza di artisti di nazionalità
italiana non inferiore al 60 per cento del totale degli
artisti impiegati;
m) aver consentito annualmente il debutto, nella
propria struttura, di giovani artisti italiani o comunitari
per una quota non inferiore al 20 per cento del totale degli
artisti impiegati.
2. In caso di mancato o insufficiente rispetto dei criteri
di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica opera
una riduzione proporzionale del contributo del FUS per il
triennio successivo. In caso di gravi inadempienze può essere
revocata la qualifica di teatro di tradizione.
3. In caso di ottimale rispetto dei criteri di cui al
comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente
con la disponibilità delle risorse, può aumentare l'entità del
contributo.
4. Nel caso in cui ciascuno dei soggetti di cui al
presente articolo raggiunga nel triennio, con i soli
contributi privati, una somma totale pari al contributo
statale ottenuto nel medesimo triennio, l'Ufficio di garanzia
per la musica opera un aumento del contributo del FUS, per il
triennio successivo a quello in cui si è ottenuto tale
risultato, compatibilmente con la disponibilità delle risorse,
pari al 30 per cento del contributo statale.
Art. 17.
(Criteri di ripartizione delle risorse
per le ICO).
1. L'Ufficio di garanzia per la musica ai fini
dell'assegnazione delle risorse e del riconoscimento della
qualifica, sulla base di una dettagliata documentazione
inviata annualmente da ciascuno dei soggetti di cui al
presente articolo, effettua la valutazione dell'attività delle
ICO in relazione al rispetto dei seguenti criteri:
a) congrua presenza di altri contributi pubblici o
privati oltre a quello statale;
b) attività annuale che si articoli per non meno
di 150 giorni complessivi;
c) presenza di pubblico pagante per una media di
almeno il 70 per cento dei posti disponibili;
d) attivazione di iniziative atte a facilitare ed
incrementare l'accesso dei cittadini della provincia e delle
province confinanti agli spettacoli in sede ed iniziative
finalizzate alla formazione del pubblico;
e) presenza annuale nella stagione concertistica
di almeno quattro nuove composizioni di autore italiano
espressamente commissionate ed eseguite in diversi
concerti;
f) presenza annuale di solisti o direttori
comunitari per una percentuale non inferiore all'80 per cento
del totale dei solisti o direttori impiegati, con una presenza
di artisti di nazionalità italiana non inferiore al 60 per
cento del totale degli artisti impiegati;
g) coordinamento delle proprie attività con i
settori della diffusione radiofonica, televisiva,
dell'industria fonografica ed audiovisiva;
h) aver consentito il debutto, nella propria
struttura, di giovani solisti e direttori italiani o di altri
Paesi membri dell'Unione europea per una quota non inferiore
al 20 per cento degli artisti impiegati annualmente.
2. In caso di mancato o insufficiente rispetto dei criteri
di cui al comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica opera
una riduzione proporzionale del contributo del FUS per il
triennio successivo. In caso di gravi inadempienze può essere
revocata la qualifica di ICO.
3. In caso di ottimale rispetto dei criteri di cui al
comma 1, l'Ufficio di garanzia per la musica, compatibilmente
con la disponibilità delle risorse, può aumentare l'entità del
contributo.
4. Nel caso in cui ciascuno dei soggetti di cui al
presente articolo raggiunga nel triennio, con i soli
contributi privati, una somma totale pari al contributo
statale ottenuto nel medesimo triennio, l'Ufficio di garanzia
per la musica opera un aumento del contributo del FUS, per il
triennio successivo a quello in cui si è ottenuto tale
risultato, compatibilmente con la disponibilità delle risorse,
pari al 30 per cento del contributo statale.
Art. 18.
(Criteri di ripartizione delle risorse
per l'attività delle associazioni musicali).
1. L'Ufficio di garanzia per la musica effettua la
valutazione delle proposte di attività dei soggetti di cui
all'articolo 10 ai fini della ripartizione delle risorse,
sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità e continuità dell'attività;
b) presenza di altri contributi, pubblici o
privati, oltre a quelli statali e dell'Unione europea;
c) valorizzazione di artisti italiani o
comunitari;
d) produzione di nuove opere liriche in lingua
italiana;
e) attività di coproduzione e scambio con altri
organismi, ove possibile;
f) valorizzazione, ai fini della realizzazione di
manifestazioni musicali, di luoghi storici o di siti
archeologici con particolare riferimento a teatri e ad
anfiteatri antichi;
g) iniziative internazionali finalizzate alla
diffusione della cultura musicale italiana, segnatamente per
le comunità nazionali residenti all'estero;
h) attività di avviamento professionale per i
giovani artisti e tecnici italiani;
i) organizzazione di corsi e concorsi finalizzati
all'effettivo debutto dei vincitori;
l) realizzazione di festival;
m) attività di bande musicali e di cori
amatoriali.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, hanno
titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori
di musica e dalle accademie di danza.
Art. 19.
(Criteri di ripartizione per le attività inerenti la
musica leggera, la musica popolare e la musica per le
immagini).
1. L'Ufficio di garanzia per la musica effettua, ai fini
della ripartizione delle risorse e della definizione degli
interventi di sostegno, la valutazione delle proposte di
attività dei soggetti operanti nell'ambito di cui al comma 1
dell'articolo 11, sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità e continuità dell'attività;
b) progettualità pluriennale;
c) presenza di altri contributi pubblici o
privati, oltre a quelli statali e dell'Unione europea;
d) organizzazione di corsi e concorsi finalizzati
all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;
e) avviamento professionale per artisti, tecnici e
operatori del settore;
f) promozione dell'opera prima di giovani
interpreti;
g) iniziative internazionali finalizzate alla
diffusione ed alla conoscenza della musica italiana;
h) realizzazione di festival musicali;
i) creazione e promozione di orchestre
giovanili.
Art. 20.
(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).
1. E' istituito un fondo denominato "fondo per il sostegno
delle attività musicali".
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:
a) la partecipazione dello Stato alle attività
promosse dalle regioni;
b) l'incremento della presenza di organici
orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico
internazionale;
c) l'erogazione di contributi alle scuole,
finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di
didattica musicale;
d) il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 19;
e) il finanziamento delle attività dei
festival degli eponimi ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 13;
f) le iniziative di gruppi indipendenti italiani,
finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione
di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed
interpreti italiani;
g) una quota dell'onere per gli interessi
derivanti dal debito contratto per finanziare iniziative
musicali di particolare rilievo, che valorizzino il prodotto
italiano;
h) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti
fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica
settimanale riservata alla sola musica italiana.
Art. 21.
(Fonti di finanziamento del fondo
per il sostegno delle attività musicali).
1. Il fondo di cui all'articolo 20 è costituito da:
a) la somma derivante dalla riscossione annuale
dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, al netto
dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento,
della riscossione e della liquidazione di tale imposta;
b) la somma totale dei fondi non ripartibili
incassati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE);
c) l'1 per cento del totale delle somme incassate
dalla SIAE per la riscossione del diritto d'autore;
d) una percentuale pari al 10 per cento dei
proventi incassati dal soggetto incaricato per la riscossione,
accertamento e ripartizione dei diritti di cui all'articolo
32;
e) lo 0,5 per cento delle provvigioni riscosse
dagli agenti di spettacolo di cui al capo V;
f) i proventi derivanti dalla vendita delle
emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 13,
detratte le spese per l'organizzazione e la vendita;
g) le somme derivanti dalla riscossione delle
sanzioni previste dalla presente legge;
h) i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese
per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria
medesima;
i) i proventi di cui al comma 2.
2. Per la pubblica rappresentazione od esecuzione o
diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque
attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione
a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso
da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli
inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto
dall'utilizzatore alla SIAE, con le modalità, nelle misure ed
alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE
stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo di cui
all'articolo 20, al netto di una provvigione pari a quella
determinata dalla SIAE per la riscossione e la ripartizione
dei diritti d'autore.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita una lotteria nazionale della
musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di
grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è emanato, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le
modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione,
nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.
Capo IV
NORME DI PROMOZIONE E TUTELA. MODIFICHE NORMATIVE.
Art. 22.
(Incentivi economici).
1. Per tutte le attività musicali di cui al capo II sono
previsti i seguenti incentivi economici:
a) inserimento tra gli oneri deducibili delle
erogazioni liberali a favore dei soggetti
operanti nei settori di cui al medesimo capo II;
b) applicazione del tax shelter in una
misura non superiore al 10 per cento degli utili, di aziende o
industrie di settore merceologico diverso da quello musicale.
L'Ufficio di garanzia per la musica definisce i tempi degli
interventi, eventuali limitazioni per aziende con bilancio
consolidato di gruppo, certificazioni da annettere ai bilanci
delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli
interventi non può essere inferiore a tre anni.
Art. 23.
(Riduzione dell'aliquota IVA).
1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul materiale di
diffusione fonografica è ridotta al 10 per cento.
2. E' altresì ridotta al 15 per cento l'aliquota IVA
sull'acquisto di strumenti musicali.
Art. 24.
(Detrazioni fiscali e tributarie).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori
dello spettacolo, nonché agli agenti ed ai produttori di cui
all'articolo 33, è consentita la deduzione dei costi e
dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali,
automobilistici, per ristoranti e hotel, nonché per
tutte le spese riconducibili all'attività professionale.
Art. 25.
(Promozione radiotelevisiva della musica operistica,
concertistica e del balletto classico).
1. Sulla base del calcolo dei tempi di trasmissione che le
singole emittenti radiotelevisive dedicano, tra le ore 10.00 e
le ore 23.00, alla diffusione di musica operistica,
concertistica e del balletto classico, è consentita
l'elevazione dell'affollamento pubblicitario settimanale o
giornaliero per una quota pari alle percentuali di
affollamento settimanale o giornaliero calcolate sui tempi
stessi di trasmissione di musica operistica, concertistica e
del balletto classico.
Art. 26.
(Promozione radiotelevisiva e tutela della musica leggera
e popolare italiana).
1. E' fatto obbligo a tutte le emittenti radiofoniche
pubbliche e private nella programmazione musicale radiofonica
quotidiana, di trasmettere una percentuale di musica prodotta
nei Paesi membri dell'Unione europea non inferiore all'80 per
cento del totale delle emissioni; almeno il 50 per cento del
totale delle emissioni deve essere destinato a produzioni
musicali in lingua italiana create da autori ed artisti
italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori
italiani.
2. Almeno il 20 per cento della musica italiana di cui al
comma 1, che deve intendersi equamente distribuita nella
programmazione musicale trasmessa fra le ore 7.30 e le ore
23.00, deve essere riservata a produzioni musicali di opere
prime di giovani artisti. A tali nuove produzioni viene
assicurata una rotazione di messa in onda per almeno tre volte
al giorno, in fasce orarie differenziate.
3. E' fatto obbligo nella programmazione musicale
televisiva di inserire una congrua percentuale di musica
italiana ed una adeguata presenza di giovani interpreti della
canzone italiana.
4. La gradualità nell'irrogazione della sanzione e le
modalità di controllo sull'eventuale inosservanza delle norme
di cui al presente articolo, sono definite dalla Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni è tenuta a fornire alla SIAE, su
specifica richiesta, i dati relativi al rispetto delle quote
di diffusione previste dal presente articolo.
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Le prestazioni musicali di cui alla tabella
C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati
spontanei locali costituiti in occasione di feste patronali,
da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, sono
considerate non imponibili e sono equiparate per tutti gli
effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di
cui al quinto comma dell'articolo 3, senza osservanza delle
relative disposizioni e limitazioni. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle agenzie di spettacolo
delegate alla rappresentanza di artisti".
Art. 28.
(Modifica dell'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n.
633).
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a
termini del titolo I, il produttore dell'opera musicale
registrata di suoni e di voci, di seguito denominata
"fonogramma", ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dal presente capo, di riprodurre, con
qualsiasi processo di duplicazione, tale fonogramma e di
distribuirlo.
2. Il produttore del fonogramma ha, altresì, il
diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché
autorizzare il noleggio ed il prestito del fonogramma. Tale
diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma del fonogramma".
Art. 29.
(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore del fonogramma, nonché
gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata
dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del
fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione
degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.
2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma
elencata al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata
dal produttore del fonogramma. L'autorizzazione deve indicate
la misura del compenso e le modalità necessarie
all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere
rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione
del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate
mediante accordi generali e periodici tra le parti interessate
o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza
di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è
punita con la multa da 1.549 euro a 15.494 euro, oltre
l'eventuale interdizione dall'attività commerciale,
industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un
mese ad un massimo di tre mesi.
4. La quota di ripartizione dell'ammontare del
compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente
articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le
cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per
cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
5. Gli accordi generali e periodici stipulati fra
associazioni o enti ai sensi del comma 2 continuano ad avere
vigore anche dopo la loro scadenza, fino a che non siano stati
stipulati nuovi accordi".
Art. 30.
(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).
1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 73-ter - 1. Nell'ambito delle garanzie di
protezione previste dalla presente legge, al produttore del
fonogramma, come definito all'articolo 78, compete in ogni
caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per
cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni
economiche riservata allo stesso ai sensi degli articoli 73 e
73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla ed
inefficace".
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Si intende per produttore del
fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed
economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità
della prima fissazione di suoni o di voci che provengono da
una interpretazione o esecuzione o da altri suoni o
rappresentazione di suoni. Il produttore è proprietario
esclusivo della matrice originale o di qualsiasi sistema di
natura analogica o digitale atto a contenere suoni e voci.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale".
Art. 32.
(Copia privata).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, gli autori ed
i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di
opere audiovisive hanno diritto di esigere un compenso per la
riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro
di fonogrammi e di opere audiovisive, come determinati dal
comma 2.
2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nelle
seguenti misure:
a) supporti audio analogici vergini: 0,30 euro per
ogni ora di registrazione;
b) supporti video analogici vergini: 0,40 euro per
ciascuna ora di registrazione;
c) supporti digitali audio e video vergini: 0,60
euro per mega-byte; 0,30 euro per mega-byte;
d) memorie mobili: 0,75 euro per 32
mega-byte;
e) apparecchi di registrazione, audio, video e
informatici: 3 per cento sul prezzo al rivenditore.
2-bis. La tabella merceologica di cui al comma 2 e i
relativi compensi restano in vigore per un periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Successivamente a tale scadenza i compensi sono variati
secondo l'indice ISTAT.
2-ter. Uno speciale comitato di sette membri,
pariteticamente composto da tre rappresentanti dei titolari
dei diritti ed, in particolare, da un rappresentante degli
autori designato dalla SIAE, da un rappresentante dei
produttori di fonogrammi designato dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante
dei produttori di opere audiovisive designato dalle
associazioni maggiormente rappresentative e da tre
rappresentanti dei soggetti tenuti al pagamento del compenso,
oltre al presidente nominato dal Ministero per i beni e le
attività culturali, può essere convocato su iniziativa delle
parti allo scopo di individuare nuovi supporti e stabilire
diversi compensi.
2-quater. La mancata corresponsione del compenso è
punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 2.582 euro a 15.494 euro, oltre l'interdizione
dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un
periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi".
Art. 33.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).
1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali
di:
a) agente di spettacolo e rappresentante di
artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività
consiste nella consulenza, organizzazione, assistenza e tutela
delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito
denominato "agente";
b) produttore e organizzatore di manifestazioni
musicali, teatrali e di balletto, di seguito denominato
"produttore".
2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono
incompatibili ed in nessun caso le due funzioni possono essere
svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma
societaria, né attraverso compartecipazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso
il Ministero per i beni e le attività culturali un registro,
diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui
oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
4. Per l'esercizio della professione di agente o di
produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al
comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame
di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla
commissione di cui al comma 5.
5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e
le attività culturali, una commissione deputata alla tenuta
del registro di cui al comma 3, alla verifica dei requisiti di
ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività
degli iscritti secondo i princìpi dello specifico codice
deontologico espressamente predisposto, nonché alla
definizione e quantificazione dei compensi spettanti agli
agenti. La commissione, la cui attività è disciplinata da un
regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dura in carica tre anni ed è composta da:
a) un magistrato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli agenti, uno per
categoria, eletti tra gli iscritti al registro;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
e) due musicisti di chiara fama, nominati dal
Ministro per i beni e le attività culturali, operanti in
diversi settori dell'attività musicale.
6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma
3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne
penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e
di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a
livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla
commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti
rappresentabili da ciascun agente.
8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo
mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisce
la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le
modalità di recesso anticipato.
9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per
chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno
designato un rappresentante o non hanno definito contratti di
esclusiva.
10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5, chi è già in possesso dei requisiti richiesti può
automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3.
Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è
subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di
produttore è punito con un'ammenda da 2.582 euro a 25.823
euro.
Capo V
RIORDINO DELLE FONDAZIONI
LIRICO-SINFONICHE
Art. 34.
(Statuto e organi).
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito denominate
"fondazioni", sono disciplinate dallo statuto che, nel
rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo
scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i
poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono ed i
criteri in base ai quali altri soggetti possono
intervenire.
2. Organi delle fondazioni sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) l'assemblea dei soci.
3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia
autonomia di decisione ed i loro componenti, che devono
possedere requisiti di onorabilità e di professionalità, non
rappresentano chi li ha nominati né ad essi rispondono.
Art. 35.
(Presidente).
1. Presidente della fondazione è il sindaco del comune nel
quale essa ha sede; la sua nomina è indipendente da quella
degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è il legale rappresentante della
fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione
e cura che gli atti da esso deliberati abbiano esecuzione.
3. La fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia è
presieduta dal presidente dell'Accademia medesima, che svolge
anche le funzioni di direttore generale e di direttore
artistico.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi
componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in
caso di impedimento o di assenza.
Art. 36.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione delle fondazioni è
composto da cinque membri, compreso il presidente, e dagli
eventuali consiglieri nominati dai privati, ai sensi
dell'articolo 3. Dura in carica quattro anni. I suoi membri
possono essere riconfermati per una sola volta.
2. Oltre al presidente, fanno parte del consiglio di
amministrazione:
a) un membro nominato dal Ministro per i beni e le
attività culturali;
b) un membro nominato dal presidente della regione
in cui ha sede la fondazione;
c) un membro nominato dal presidente della
provincia in cui ha sede la fondazione, scelto tra musicisti
professionisti con specifica competenza nel settore lirico o
sinfonico;
d) il direttore del conservatorio di musica della
città in cui ha sede la fondazione.
3. I soggetti privati che, come singoli o cumulativamente,
assicurino un apporto annuo per i tre anni successivi al loro
ingresso nella fondazione, non inferiore all'8 per cento del
totale dei finanziamenti statali per la gestione, verificato
con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella
fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o
cumulativamente, un proprio rappresentante nel consiglio di
amministrazione. Essi assumono la qualifica di soci
fondatori.
4. Il numero dei consiglieri nominato dai soci fondatori
di cui al comma 3 non può superare il numero di quattro.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa
Cecilia è composto da nove membri, di seguito indicati:
a) il presidente, che è il presidente
dell'Accademia stessa;
b) un membro nominato dal Ministro per i beni e le
attività culturali;
c) un membro nominato dal presidente della regione
in cui ha sede la fondazione;
d) un membro nominato dal presidente della
provincia in cui ha sede la fondazione;
e) il sindaco di Roma o un suo rappresentante;
f) il direttore del conservatorio di musica di
Santa Cecilia;
g) tre rappresentanti indicati dal corpo
accademico.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) approva il programma di attività;
c) nomina e revoca il direttore generale;
d) nomina e revoca il direttore artistico;
e) approva lo statuto e le sue modifiche;
f) definisce gli obiettivi di gestione economica e
finanziaria;
g) nomina, su indicazione del direttore artistico,
un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i
direttori d'orchestra di maggiore prestigio;
h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione,
su proposta del direttore generale;
i) ha ogni potere concernente l'amministrazione
ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro
organo dalla legge o dallo statuto.
7. Alle riunioni del consiglio di amministrazione
partecipano il direttore generale ed il direttore artistico
senza diritto di voto.
8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
Art. 37.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo sull'amministrazione della fondazione e ne riferisce
trimestralmente al Ministero per i beni e le attività
culturali. Esso è composto da tre membri effettivi e da un
supplente. Un membro effettivo ed il supplente sono nominati
dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri due
membri sono proposti dal consiglio di amministrazione tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali.
3. Il rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze è presidente del collegio dei revisori dei
conti.
4. I revisori dei conti durano in carica per quattro anni
e decadono in caso di cessazione del consiglio di
amministrazione. I revisori possono essere rimossi
dall'incarico, per giusta causa, da chi li ha nominati.
Art. 38.
(Soci ed assemblea dei soci).
1. Sono definiti soci necessari e concorrono alla
formazione del patrimonio della fondazione:
a) il Ministero per i beni e le attività
culturali;
b) la regione in cui ha sede la fondazione;
c) la provincia in cui ha sede la fondazione;
d) il comune in cui ha sede la fondazione.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è
rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale
rappresentante o da persona da lui designata.
3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica
di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o
stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di
personalità giuridica, che si impegnano a versare alla
fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in
denaro di importo non inferiore a 258.228 euro per ciascun
anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della
fondazione ovvero per la realizzazione di singoli progetti o
iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in
volta.
4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri,
persone fisiche o enti, anche se privi di personalità
giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un
periodo di almeno tre anni, una somma di denaro di importo non
inferiore a 10.329 euro annui, sono definiti soci
sostenitori.
5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa
partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e
del collegio dei revisori dei conti.
6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono
definiti dallo statuto.
Art. 39.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale è nominato e revocato dal
consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade
dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere
riconfermato.
2. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo
di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di
amministrazione;
b) dirige e coordina le attività della fondazione,
nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei programmi
approvati;
c) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, come disposto dall'articolo 36, comma 7;
d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia per
la musica una dettagliata relazione sulle attività della
fondazione, predisposta in collaborazione con il direttore
artistico;
e) propone al consiglio di amministrazione la
nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.
3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con
qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.
Art. 40.
(Direttore artistico).
1. Il direttore artistico è individuato tra i direttori
d'orchestra o tra i compositori di maggiore prestigio e di
comprovata competenza teatrale. Decade dall'incarico
unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato
e può essere riconfermato. Può essere revocato dal consiglio
di amministrazione con una deliberazione presa a maggioranza
assoluta dei membri.
2. Il direttore artistico:
a) predispone i programmi di attività artistica da
sottoporre al consiglio di amministrazione;
b) è responsabile della conduzione artistica della
fondazione e della realizzazione del prodotto;
c) indica al consiglio di amministrazione un
eventuale direttore principale o musicale;
d) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, come disposto dall'articolo 36, comma 7;
e) coadiuva il direttore generale nella stesura
della relazione destinata all'Ufficio di garanzia per la
musica.
3. L'incarico di direttore artistico è incompatibile con
qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.
Capo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI
Art. 41.
(Pensione di vecchiaia per i danzatori).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il
diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento
del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del
quarantesimo anno di età per le donne.
Art. 42.
(Lavoro a tempo determinato).
1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti
nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge,
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Art. 43.
(Musica dal vivo).
1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con
strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra,
basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad
arco ed altri strumenti. E' vietato l'utilizzo anche parziale
di supporti o di apparecchiature che contengano musica
preregistrata.
2. Il responsabile del gruppo musicale deve rilasciare al
gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione
musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione
sottoscritta che attesti che il gruppo musicale si esibirà
suonando dal vivo.
3. Il gestore del locale o gli organizzatori della
manifestazione possono beneficiare della defiscalizzazione
dell'imposta sugli intrattenimenti solo se in possesso della
dichiarazione di cui al comma 2.
4. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è
consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o
sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti,
al fine di accertare che la manifestazione musicale rientri
effettivamente nella fattispecie di cui al comma 1.
5. In caso di mendace dichiarazione rilasciati ai sensi
del comma 2 si applica, a carico dei responsabili, una
sanzione da 1.033 euro a 10.329 euro, fatti salvi l'eventuale
denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori
responsabilità di ordine penale.
Art. 44.
(Norme transitorie).
1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i soggetti che godono del
riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale,
mantengono tale qualifica.
Art. 45.
(Abrogazioni).
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^
settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono
abrogati a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Sono abrogati:
a) il titolo II ed il titolo III, ad esclusione
dell'articolo 40, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30.